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Come richiedere la convocazione di assemblea condominiale

Aggiornato il 5 Marzo 2026 da Luca Maggi

Gestire la vita in condominio comporta spesso la necessità di prendere decisioni collettive e affrontare questioni che riguardano tutti i proprietari. In questi casi, l’assemblea condominiale rappresenta lo strumento fondamentale per discutere, deliberare e risolvere le problematiche comuni. Tuttavia, non sempre è chiaro come e quando sia possibile richiedere la convocazione di un’assemblea, quali siano i passi da seguire e quali diritti spettino ai singoli condomini. In questa guida, troverai informazioni pratiche e consigli utili per orientarti nel processo di richiesta, così da poter partecipare attivamente alla gestione del tuo condominio e tutelare al meglio i tuoi interessi.

Indice

  • 1 Come richiedere la convocazione di assemblea condominiale
  • 2 Altre Cose da Sapere

Come richiedere la convocazione di assemblea condominiale

Per richiedere la convocazione di un’assemblea condominiale è necessario innanzitutto comprendere il quadro normativo di riferimento, che in Italia è disciplinato principalmente dagli articoli 66 e 1136 del Codice Civile, nonché dal regolamento condominiale interno, qualora presente. La richiesta di convocazione non è una semplice comunicazione informale, ma un atto giuridico che deve rispettare precise formalità affinché possa produrre effetti vincolanti e legittimi.

Il primo passo consiste nell’individuare i soggetti legittimati a richiedere la convocazione. Secondo la legge, possono avanzare tale richiesta uno o più condomini che rappresentino almeno un sesto del valore dell’edificio, calcolato in base ai millesimi di proprietà. È fondamentale, quindi, che i richiedenti verifichino la propria quota millesimale e, se necessario, si associno ad altri condomini per raggiungere la soglia minima prevista. Una volta accertato di possedere tale legittimazione, è opportuno redigere una richiesta scritta, preferibilmente in forma di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC), al fine di avere una prova dell’avvenuta consegna e del contenuto della comunicazione.

Nella richiesta devono essere indicati con chiarezza i motivi per cui si sollecita la convocazione dell’assemblea, specificando gli argomenti che si desidera vengano inseriti all’ordine del giorno. Questo aspetto è cruciale, poiché l’amministratore ha l’obbligo di includere tali punti nell’avviso di convocazione che invierà a tutti i condomini. È buona prassi motivare dettagliatamente le ragioni della richiesta, allegando eventualmente la documentazione che possa supportare la necessità di discutere determinate questioni (ad esempio preventivi di spesa, segnalazioni di guasti, proposte di modifica regolamentare e così via).

La richiesta deve essere indirizzata all’amministratore del condominio, che è il soggetto preposto dalla legge alla convocazione dell’assemblea. Se il condominio non è dotato di amministratore (ad esempio nei piccoli condomini fino a otto partecipanti, dove la nomina non è obbligatoria), la richiesta dovrà essere inviata direttamente al condominio, ossia a tutti i condomini, affinché uno di essi si faccia carico di organizzare l’assemblea. Una volta ricevuta la richiesta, l’amministratore è tenuto a procedere senza indugio alla convocazione, rispettando i termini previsti dal Codice Civile e dal regolamento condominiale (di norma almeno cinque giorni prima della data fissata per l’assemblea in prima convocazione).

Se l’amministratore si rifiuta di convocare l’assemblea o non provvede entro un termine ragionevole, i condomini richiedenti possono agire autonomamente, convocando direttamente l’assemblea e curando tutte le formalità previste dalla legge, tra cui la comunicazione personale dell’avviso di convocazione a tutti i condomini, l’indicazione del luogo, della data, dell’ora e dell’ordine del giorno. In casi di reiterata omissione da parte dell’amministratore, può essere valutata anche la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere la nomina di un amministratore giudiziario o la revoca di quello in carica.

Va sottolineato che il rispetto delle modalità formali nella richiesta e nella successiva convocazione è essenziale per la validità delle deliberazioni che saranno eventualmente adottate in assemblea. Una convocazione irregolare, infatti, può essere impugnata dai condomini assenti o dissenzienti. Per questo motivo è raccomandabile conservare tutta la documentazione relativa alla richiesta e alle comunicazioni inviate o ricevute.

Infine, occorre ricordare che la partecipazione attiva dei condomini alla vita condominiale, anche mediante la sollecitazione di assemblee straordinarie, è uno strumento fondamentale per la gestione trasparente e condivisa dell’edificio, nonché per la tutela dei propri diritti e interessi all’interno della comunità condominiale.

Altre Cose da Sapere

Chi può richiedere la convocazione di un’assemblea condominiale?
La richiesta di convocazione di un’assemblea condominiale può essere avanzata dall’amministratore oppure da almeno due condomini che rappresentino almeno un sesto del valore dell’edificio (art. 66 disp. att. c.c.). Se l’amministratore non provvede entro dieci giorni dalla richiesta, i condomini possono procedere autonomamente.

Quali motivazioni possono giustificare la richiesta di convocazione?
La richiesta deve indicare le motivazioni e i punti all’ordine del giorno che si desidera discutere. Possono essere oggetto di richiesta argomenti come lavori straordinari, modifiche alle parti comuni, verifica del rendiconto, nomina o revoca dell’amministratore, regolamento condominiale e questioni relative alla gestione ordinaria o straordinaria.

Come deve essere presentata la richiesta di convocazione?
La richiesta deve essere presentata in forma scritta, preferibilmente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, indirizzata all’amministratore. Deve contenere i dati dei richiedenti, la quota millesimale rappresentata, e gli argomenti da inserire all’ordine del giorno.

Cosa succede se l’amministratore non convoca l’assemblea?
Se l’amministratore non provvede a convocare l’assemblea entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, i condomini possono convocarla direttamente. In questo caso dovranno rispettare le modalità previste dalla legge per la convocazione (ad esempio, invio dell’avviso a tutti i condomini almeno cinque giorni prima della data fissata).

C’è un termine entro il quale deve essere convocata l’assemblea?
Sì. L’amministratore, ricevuta la richiesta conforme, deve convocare l’assemblea entro dieci giorni. La data effettiva della riunione può essere anche successiva, ma l’avviso deve essere inviato entro il termine previsto.

Cosa deve contenere l’avviso di convocazione?
L’avviso deve specificare il luogo, la data e l’ora dell’assemblea (in prima e seconda convocazione) e l’ordine del giorno dettagliato, ovvero gli argomenti che saranno trattati nella riunione.

Chi deve ricevere l’avviso di convocazione?
Tutti i condomini devono ricevere l’avviso di convocazione, indipendentemente dalla loro quota millesimale o dal fatto che siano in regola con i pagamenti. L’avviso può essere inviato a mezzo raccomandata, PEC, fax o consegna a mano.

Cosa fare se un argomento richiesto non viene inserito nell’ordine del giorno?
Se l’amministratore non inserisce nell’ordine del giorno un argomento richiesto da condomini che rappresentano almeno un sesto del valore dell’edificio, l’assemblea può essere invalidata. In questi casi è possibile impugnare la delibera assembleare entro 30 giorni dalla sua adozione.

È possibile richiedere la convocazione per urgenze?
Sì, in caso di urgenze (ad esempio, gravi danni o pericoli per la sicurezza), la richiesta può essere effettuata anche con modalità più rapide, come email o telefonata, ma è sempre consigliabile formalizzare la richiesta per iscritto.

Quanto costa richiedere la convocazione di un’assemblea condominiale?
Di norma, non ci sono costi specifici per la richiesta in sé. Tuttavia, se la convocazione comporta spese (ad esempio, per l’invio delle raccomandate), queste sono di solito a carico del condominio, salvo diverse disposizioni previste dal regolamento.

La richiesta di convocazione può essere respinta dall’amministratore?
No, l’amministratore non può rifiutare una richiesta regolare presentata da almeno due condomini che rappresentino almeno un sesto del valore dell’edificio. Il suo ruolo è quello di dar corso alla richiesta, non di valutarne l’opportunità.

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Luca Maggi

About Luca Maggi

Luca Maggi è un blogger appassionato di casa, fai da te, hobby, bellezza, sport e viaggi. Nel suo blog personale si dedica a scrivere articoli dettagliati sui vari aspetti di questi temi, fornendo consigli utili e idee creative ai suoi lettori.

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